Biologico nazionale penalizzato da regole fuori dalla normativa UE

Piva

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In queste settimane il MASAF sta predisponendo alcuni decreti conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n.148 del 06.10.2023. In particolare sta discutendo sulla tematica della soglia di residui (0,01 ppm per sostanza attiva non autorizzata) definita nell’ormai famoso DM 309/2011 che ha caratterizzato il biologico tricolore, essendo il nostro l’unico Paese UE a “sanzionare” i nostri operatori per la sola presenza di residui di sostanze non ammesse indipendentemente dal loro intenzionale utilizzo o dall’insufficiente applicazione di misure precauzionali efficienti. A questo proposito occorre anche ricordare che, in sede di predisposizione del Reg UE 848/2018, questo fu il principale argomento che ne ritardò la preparazione e che allungò il “trilogo” oltremodo ponendo il nostro Paese contro lo stesso settore bio europeo che ha sempre e giustamente osteggiato qualsiasi valore-soglia. L’introduzione di un valore siffatto ha posto in capo al settore biologico responsabilità oggettive che non gli sono proprie ma che nella stragrande maggioranza dei casi dipendono dal sistema produttivo convenzionale circostante; inoltre, ha di fatto ridotto il giudizio di “biologicità” alla sola presenza di residui di prodotti fitosanitari quando il giudizio su un processo produttivo è ben più complesso ed articolato e non è riducibile ad un controllo di prodotto, quasi “scimmiottando” il biologico ad un “residuo zero”.

Ora il nostro Paese ha la possibilità di tornare all’applicazione di quanto prescritto nel Reg. UE 848/18 ed in particolare a quanto definito negli Artt. 27, 28 e 29 del Regolamento. Lo spirito del Regolamento è improntato a condizioni di non conformità connesse all’utilizzo intenzionale di sostanze non ammesse o alla non efficace adozione di misure precauzionali valutate e definite dagli organismi di certificazione e non alla mera presenza in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione e distribuzione di una sostanza non ammessa così come contemplato all’articolo 7 comma 8 del decreto controlli. Ancora una volta il legislatore nazionale, con scarsa attenzione da parte delle associazioni ed organizzazioni di settore, è intervenuto in modo punitivo sul settore biologico nazionale sanzionando di fatto la sola presenza di sostanze non ammesse quando questa, soprattutto a livelli così bassi, è imputabile a contaminazioni del tutto accidentali ed inevitabili. Valutazione questa che, da DM 309/2011, può essere limitata ai soli valori analitici < 0,01 ppm.

Il settore nazionale ne esce, in aggiunta, penalizzato per il fatto che per tutte le merci in ingresso dagli altri Paesi UE non si può applicare detta soglia “di decertificazione” in quanto contravverrebbe ai trattati UE in materia di libera circolazione delle merci. Il biologico è un’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) UE e questo è lo spazio economico in cui ci si deve muovere; ciò è richiamato anche nell’art. 29 comma 5 del Reg UE 848/18. Pertanto, per le merci importate si deve applicare quanto sancito dagli Artt. 27, 28 e 29 in cui sono gli organismi di certificazione a valutare la biologicità delle merci, dopo aver eventualmente svolto indagini ufficiali, mentre per i prodotti nazionali ci si affida ad una soglia che non ha alcuna giustificazione tecnico-agronomica e che di fatto negli anni continua a penalizzare il settore nazionale.

Da quanto emerso durante le discussioni di questi ultimi giorni, nulla lascia presagire che anche in Italia si possa applicare il regolamento scevri da soglie di decertificazione ispirate più ad una sorta di “bio-moralismo” che a valutazioni di tipo tecnico. Ne è indice il punto di vista di qualche funzionario/ricercatore che ritiene che l’accidentalità di una contaminazione possa essere ritenuta tale solo se si riesce a risalire alla causa di tale contaminazione. Credo che anche per un non addetto ai lavori sia facile giungere alla conclusione che se si enuclea la causa della contaminazione questa non possa più essere considerata accidentale e lo stesso regolamento 848/2018 prevede all’art. 28 paragrafo 1 l’adozione di misure proporzionate e adeguate volte a individuare ed evitare i rischi di contaminazione.

Nonostante l’impianto normativo nazionale continui ad essere spostato sul concetto di presenza e non di mancata adozione del metodo biologico, come avviene in ambito comunitario, e a dispetto delle gabbie ideologiche imposte da vecchi e nuovi “giacobini”, che poco o nulla hanno a che fare con il settore, noi inguaribili ottimisti ci accontenteremmo se il settore bio nazionale potesse crescere nel solco e nel rispetto delle regole comunitarie esistenti.

Fabrizio Piva

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