Nell’articolo “Da Pasqua nuove regole per le importazioni di bio da Paesi Terzi” (vedi news), come nel precedente che avete dedicato all’argomento “Importazioni, un decreto ministeriale stabilisce le Best Practices” (vedi news) mi sembra non siano stati colti dati preoccupanti del decreto.
Secondo l’allegato II del decreto del 18 febbraio 2021, infatti, è obbligatoria l’analisi di tutte le partite di succhi e puree di frutta, di tutti i prodotti derivati da alcune oleaginose (girasole, lino, soia), di tutte le partite di frumento tenero e duro, della quinoa e del caffè, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi prodotto ottenuto o esportato da Argentina, Brasile, Ecuador, Egitto, India, Perù, Serbia, Tunisia e Turchia e di tutti i prodotti esportati da un Paese terzo diverso da quello di coltivazione.
Il sistema di produzione e di controllo di Argentina e Tunisia sono riconosciuti equivalenti dalla Commissione europea (e i due Paesi non sono certamente ai primi posti per le non conformità rilevate nel sistema OFIS; tra i Paesi che nel passato hanno dato grattacapi ce ne sono altri, invece graziati dal decreto), alla pari dell’India, e non si vede come il ministero italiano possa ritenere che ogni prodotto di loro produzione sia a rischio, disconoscendo gli accordi internazionali sottoscritti dall’Unione europea.
Prevedere di default una rischiosità delle importazioni da Svizzera e Gran Bretagna non solo dei prodotti dettagliati dal decreto, ma anche di qualsiasi prodotto non colà coltivato, danneggia gli scambi con tali Paesi che, anche se non ne sono produttori, sono – per esempio – tra i principali hub europei per cacao, zucchero di canna e tè.
Il risultato del decreto è un pesante aumento dei costi delle aziende italiane e solo di esse, dato che gli importatori degli altri Paesi UE, non soggetti a questi obblighi bizzarri, continueranno a importare come hanno sempre fatto, con analisi da parte delle aziende e degli organismi di controllo determinate sulla rischiosità del prodotto o del fornitore, riuscendo più competitivi dei concorrenti italiani costretti ad analizzare ogni singola partita importata: per un biscottificio italiano risulterà meno oneroso acquistare zucchero di canna da un importatore olandese piuttosto che da uno italiano. Per non dire dei pesanti danni agli scambi nel quadro del commercio equo e solidale (Brasile, Peru, Ecuador…).
Se il ministero intendeva alzare l’asticella dei controlli sulle importazioni poteva ben farlo, ma doveva farlo ricordandosi che il mercato è unico e che siamo nell’Unione Europea (che ha accordi internazionali), non nell’ormai seppellito impero italiano.
Poteva quindi ben farsi parte diligente in un’azione politica nei confronti della Commissione, promuovendo il consenso degli altri Paesi membri per stabilire nuove regole uniformi valide per tutti gli operatori europei anziché penalizzare gli importatori italiani, le imprese di trasformazione e distribuzione italiane e i consumatori italiani.
C’è una cosa che si chiama analisi del rischio (la frequenza dei controlli ufficiali deve essere stabilita tenendo conto che l’impegno nei controlli deve essere proporzionato al rischio e al livello di non conformità anche commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente), che è cosa nettamente diversa dall’approccio “‘ndo cojo cojo” così artisticamente espresso dall’allegato II al decreto.
Roberto Pinton
Pinton Organic Consulting
Dati preoccupanti nel decreto sulle importazioni di prodotti bio dai Paesi Terzi
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Nell’articolo “Da Pasqua nuove regole per le importazioni di bio da Paesi Terzi” (vedi news), come nel precedente che avete dedicato all’argomento “Importazioni, un decreto ministeriale stabilisce le Best Practices” (vedi news) mi sembra non siano stati colti dati preoccupanti del decreto.
Secondo l’allegato II del decreto del 18 febbraio 2021, infatti, è obbligatoria l’analisi di tutte le partite di succhi e puree di frutta, di tutti i prodotti derivati da alcune oleaginose (girasole, lino, soia), di tutte le partite di frumento tenero e duro, della quinoa e del caffè, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi prodotto ottenuto o esportato da Argentina, Brasile, Ecuador, Egitto, India, Perù, Serbia, Tunisia e Turchia e di tutti i prodotti esportati da un Paese terzo diverso da quello di coltivazione.
Il sistema di produzione e di controllo di Argentina e Tunisia sono riconosciuti equivalenti dalla Commissione europea (e i due Paesi non sono certamente ai primi posti per le non conformità rilevate nel sistema OFIS; tra i Paesi che nel passato hanno dato grattacapi ce ne sono altri, invece graziati dal decreto), alla pari dell’India, e non si vede come il ministero italiano possa ritenere che ogni prodotto di loro produzione sia a rischio, disconoscendo gli accordi internazionali sottoscritti dall’Unione europea.
Prevedere di default una rischiosità delle importazioni da Svizzera e Gran Bretagna non solo dei prodotti dettagliati dal decreto, ma anche di qualsiasi prodotto non colà coltivato, danneggia gli scambi con tali Paesi che, anche se non ne sono produttori, sono – per esempio – tra i principali hub europei per cacao, zucchero di canna e tè.
Il risultato del decreto è un pesante aumento dei costi delle aziende italiane e solo di esse, dato che gli importatori degli altri Paesi UE, non soggetti a questi obblighi bizzarri, continueranno a importare come hanno sempre fatto, con analisi da parte delle aziende e degli organismi di controllo determinate sulla rischiosità del prodotto o del fornitore, riuscendo più competitivi dei concorrenti italiani costretti ad analizzare ogni singola partita importata: per un biscottificio italiano risulterà meno oneroso acquistare zucchero di canna da un importatore olandese piuttosto che da uno italiano. Per non dire dei pesanti danni agli scambi nel quadro del commercio equo e solidale (Brasile, Peru, Ecuador…).
Se il ministero intendeva alzare l’asticella dei controlli sulle importazioni poteva ben farlo, ma doveva farlo ricordandosi che il mercato è unico e che siamo nell’Unione Europea (che ha accordi internazionali), non nell’ormai seppellito impero italiano.
Poteva quindi ben farsi parte diligente in un’azione politica nei confronti della Commissione, promuovendo il consenso degli altri Paesi membri per stabilire nuove regole uniformi valide per tutti gli operatori europei anziché penalizzare gli importatori italiani, le imprese di trasformazione e distribuzione italiane e i consumatori italiani.
C’è una cosa che si chiama analisi del rischio (la frequenza dei controlli ufficiali deve essere stabilita tenendo conto che l’impegno nei controlli deve essere proporzionato al rischio e al livello di non conformità anche commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente), che è cosa nettamente diversa dall’approccio “‘ndo cojo cojo” così artisticamente espresso dall’allegato II al decreto.
Roberto Pinton
Pinton Organic Consulting
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