Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo è stata pubblicata la Legge 09.03.2022 n.23 avente per oggetto la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Si tratta di una legge che, con una diversa struttura e differenti denominazioni, era sul tavolo normativo da oltre 20 anni e che negli ultimi due anni è stata portata anche all’attenzione del “grande pubblico” per la tematica legata all’agricoltura biodinamica.
A partire dal 2017 questa legge avrebbe dovuto occuparsi solamente degli aspetti riportati nel suo titolo in quanto la parte relativa alle attività di controllo e alla certificazione era stata scorporata per dare origine a quello che poi sarebbe divenuto il D Lgs 20/2018, che tanti problemi ha causato, e sta causando, al settore. Purtroppo, ancora una volta, alcune parti interessate, sia sul versante pubblico di alcuni dipartimenti del MIPAAF che da quello privato di alcune realtà da sempre interessate allo sviluppo del biologico, sono intervenute con l’introduzione dell’art.19, del tutto avulso dallo spirito della Legge stessa. Infatti, questo articolo dà delega al governo (leggasi MIPAAF) affinché, nell’arco di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, pubblichi uno o più decreti per armonizzare e razionalizzare la normativa sui controlli del biologico che, secondo il legislatore, significa risolvere i conflitti di interessi esistenti (!?), ricorrere a piattaforme digitali per tutelare meglio i consumatori e riordinare la disciplina della lotta contro le frodi alimentari.
A tal proposito occorre ricordare che il D Lgs 20 è entrato in applicazione a settembre 2018 e che nel frattempo, lo scorso 01.01.2022, è entrata in applicazione la riforma della normativa europea con il Reg UE 848/2018. Come può un settore sopportare cambi così repentini nelle regole che sovrintendono il comparto dei prodotti biologici? Il legislatore, e soprattutto le menti che ispirano tali atti, non si rendono conto della burocrazia che tali modifiche generano e dei costi conseguenti che deve sopportare il settore? Come ancora è possibile che non vi sia consapevolezza che influire sull’attività di controllo e certificazione implica influire direttamente sulle imprese assoggettate al controllo?
Entrando un po’ più nel dettaglio delle tematiche, la Legge si pone letteralmente l’obiettivo di “definire strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interesse esistenti tra controllori e controllati”. Il legislatore attesta pertanto che esistono conflitti di interesse che, ai sensi del D Lgs 20/18, andrebbero sanzionati se esistenti, invece di procedere ad una nuova normativa in materia per regolare aspetti che sono già abbondantemente, e a giudizio di chi scrive, inutilmente trattati. Appare, inoltre ridicolo, se non fosse tragico, che la Legge richiami la necessità di sviluppare piattaforme digitali per la tracciabilità quando il D Lgs 20/2018 prevede che entro 6 mesi (marzo 2019) dalla sua entrata in vigore il MIPAAF avrebbe dovuto produrre un decreto con le modalità di funzionamento di tali piattaforme: invece di inserire tale dispositivo, il Ministero dovrebbe essere richiamato ad adempiere a tale obbligo. In relazione alla materia delle frodi agroalimentari, sempre il D Lgs 20 introdusse sanzioni ben precise, anche di tipo amministrativo, piuttosto pesanti che hanno scoraggiato le imprese oneste ad avvicinarsi al settore biologico. Oggi la Legge da mandato al governo di ridefinire tale materia specificando che trattasi di riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari. Sarebbe sufficiente che qualcuno andasse a leggersi i dati contenuti nelle relazioni annuali di ICQRF, reperibili nel sito web del Ministero, per rendersi conto che il livello di irregolarità è di gran lunga inferiore sia a quello del settore agroalimentare nel suo complesso ed anche a quello delle denominazioni di origine e dei vini.
Ancora una volta, e a distanza di meno di tre anni, gli interventi – vessatori e punitivi – del legislatore dipingono un settore in cui il conflitto di interessi fra controllore e controllato è regola, la tracciabilità, patrimonio del settore agroalimentare fin dal 1992 con il Reg CE 178, necessita di una ridefinizione e occorre riordinare la disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari per il settore biologico. È con queste premesse che il nostro Paese si pone l’obiettivo di raggiungere al 2030 il 25% della SAU biologica?
Fabrizio Piva
Quando e perché la Legge è vessatoria e punitiva
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Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo è stata pubblicata la Legge 09.03.2022 n.23 avente per oggetto la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Si tratta di una legge che, con una diversa struttura e differenti denominazioni, era sul tavolo normativo da oltre 20 anni e che negli ultimi due anni è stata portata anche all’attenzione del “grande pubblico” per la tematica legata all’agricoltura biodinamica.
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