In relazione all’articolo “Biscotti dalla dicitura ingannevole, multa ad un noto marchio bio”, il nostro lettore Roberto Pinton ci invita a pubblicare una nota, che riportiamo integralmente:
I militari del Nucleo investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti non hanno tenuto conto della Comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 32/01 del 31.01.2020.
La comunicazione (una sorta di raccolta di domande e risposte sull’applicazione delle disposizioni sull’indicazione dell’origine degli ingredienti in base al regolamento di esecuzione UE 775/2018 ) indica:
2.5. Qual è l’interazione tra le disposizioni dell’atto di esecuzione e la normativa UE in materia di alimenti biologici?
Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio («regolamento relativo agli alimenti biologici») fornisce un quadro normativo generale per la produzione biologica che comprende disposizioni relative all’uso di termini riferiti a questo tipo di produzione.
Tale regolamento definisce, inoltre, le condizioni per l’etichettatura dei prodotti biologici e l’uso del logo UE e stabilisce che, quando viene usato tale logo, deve essere fornita un’indicazione del luogo di provenienza in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.
Tali norme forniranno al consumatore informazioni equivalenti a quelle contemplate dall’articolo 26, paragrafo 3.
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento, questo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti.
In tale contesto le disposizioni del regolamento relativo agli alimenti biologici devono essere considerate come lex specialis e prevalgono sull’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.
Pertanto ogni qual volta sia utilizzato il logo UE per i prodotti biologici, l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento non è applicabile.
La Commissione, in sostanza, qualifica l’indicazione obbligatoria dell’origine UE e non UE degli ingredienti (“mista”, come la chiamano i carabinieri) che accompagna il logo europeo come di per sé idonea a informare in modo trasparente il consumatore, e ciò indipendentemente dalla presenza in etichetta di indicazione quali “made in Italy”, “prodotto in Italia” e/o dal ricorso a simboli nazionali (bandiera, cartina geografica, monumenti nazionali, paesaggi, personaggi).
Chieti non ha uno status di extra-territorialità: anche i Carabinieri chietini sono tenuti ad attenersi alle disposizioni dell’Unione Europea.
Roberto Pinton