Da Pasqua nuove regole per le importazioni di bio da Paesi Terzi

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Il 19 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 18 febbraio 2021 relativo alle disposizioni per lattuazione del reg. CE n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. CE n. 834/2007 del Consiglio rispetto al regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018 (vedi testo).

In base al nuovo decreto, in vigore dal 4 aprile prossimo, le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi potranno essere effettuate solo dagli operatori iscritti nella categoria “Importatori” dell’elenco nazionale degli operatori biologici. In seguito all’immissione in libera pratica, i prodotti biologici importati potranno essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario, ovvero ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria “Importatori” o “Preparatori” del richiamato elenco nazionale.

Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo – per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI), dovranno utilizzare il sistema TRACES e potranno trasmettere la richiesta di validazione delle utenze TRACES all’indirizzo di posta elettronica pqa5.notifica@politicheagricole.it, mentre le procedure operative per l’acquisizione delle credenziali di accesso al sistema TRACES sono reperibili sul portale dedicato della Commissione europea nonché sul portale SINAB .

Gli importatori – in base a quanto stabilito – dovranno trasmettere al Mipaaf e all’Agenzia delle Dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale; eventuali modifiche alle predette comunicazioni dovranno essere trasmesse entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. Le procedure operative per l’utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB sono reperibili presso il portale dedicato del Mipaaf.

Infine, i controlli sulla merce importata saranno svolti dagli organismi di controllo con una frequenza stabilita in base ad una valutazione del rischio secondo i criteri indicati nell’allegato I del decreto. (c.b)

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