La vendita di miele o derivati contenenti tracce di polline modificato geneticamente potrà avvenire solo a seguito di una particolare autorizzazione. La presenza di sostanze OGM, inoltre, dovrà essere espressamente dichiarata nell’etichetta del prodotto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Europea. La sentenza giunge dopo l’appello presentato da un apicoltore tedesco, che aveva scoperto, in un campione del proprio miele, residui di DNA e proteine provenienti da polline di mais transgenico. Il granturco di varietà MON810 veniva coltivato dal colosso delle biotecnologie Monsanto in alcuni terreni molto vicini all’azienda agricola, ed evidentemente le api ne avevano raccolto del nettare, con polline OGM annesso. Di qui, per evitare ripercussioni legate alla commercializzazione del miele
con tracce di materiale transgenico, la decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia, che ora ha espresso il suo parere. Secondo il giudice, anche se il miele in questione non rientra in senso stretto nella nozione di OGM (perché è contaminato per via indiretta), ricade nell’applicazione del regolamento europeo in materia di prodotti alimentari transgenici, e quindi non può essere messo sul mercato senza una specifica autorizzazione.