Rinviata a mercoledì 9 febbraio la votazione della legge sul Bio, all’ordine del giorno di martedì, dell’assemblea dei deputati. Il testo di legge ritornava alla Camera per la seconda volta dopo le modifiche introdotte a seguito della votazione in Senato in particolare quella che introduceva una delega al governo per approvare una normativa coordinata e univoca sul sistema delle certificazioni.
Secondo fonti accreditate di Greenplanet, la legge è stata comunque discussa alla Camera questa mattina e sul testo sottoposto ai deputati, si sarebbe raggiunto l’accordo politico.
In pratica, salvo sorprese, l’iter della legge sul Biologico dovrebbe trovare un punto definitivo dopo 12 anni di rimpalli e ben tre progetti di legge esaminati e mai arrivati a conclusione.
Intanto, sempre martedì 8 si è svolta, nella sessione assembleare di Montecitorio, la discussione sulle linee generali della proposta di legge di riforma costituzionale che richiede, come è noto, la doppia votazione alle Camere ed una maggioranza qualificata.
Il testo di legge è stato approvato, nella forma di un disposto unificato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato, punta a modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
Più nel dettaglio, il 19 gennaio 2022 la I Commissione della Camera dei deputati ha concluso l’esame, in seconda lettura, del testo che introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 della Costituzione, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti.
Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
È al contempo oggetto di modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La Camera dei deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione il 5 novembre 2021.
Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
Accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce dunque alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'”interesse delle future generazioni“, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.
Mariangela Latella