A seguito dell’incidente della centrale nucleare di Fukushima e a seguito dello scambio di informazioni tra Commissione Europea e Autorità giapponesi, la Commissione stessa ha adottato nel tempo vari regolamenti che hanno imposto condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e di prodotti alimentari originari o comunque provenienti dal Giappone. Si tratta di regolamenti a carattere generale che riguardano tutte le tipologie di prodotti alimentari e, quindi, anche quelli biologici. L’ultimo di questi regolamenti è il Reg. di Esecuzione (UE) n. 996/2012, pubblicato sulla GUUE n. 299 del 27 ottobre 2012 e che abroga il precedente Reg. n. 284/2012, pubblicato sulla GUUE.
Il campo di applicazione di tale regolamento riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, ad eccezione di: prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011; prodotti raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; bevande alcoliche; scorte personali (ad uso non commerciale) di mangimi e alimenti.
In estrema sintesi, i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento devono essere scortati di una attestazione, il cui modello è pubblicato con il regolamento medesimo, dove si dichiara che:
– il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Giappone
– al prodotto si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese
– il prodotto è stato raccolto e/o trasformato dopo l’11 marzo 2011
– il prodotto è originario di una prefettura diversa da quelle interessate dall’incidente nucleare (l’elenco completo si trova nell’art. 5.3, lettere b, c, d, e, f, g del regolamento).
Tale attestazione deve essere firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi e, qualora il prodotto provenga da una delle prefetture interessate dall’incidente tra quelle indicate all’art. 5.3., lettere e, f, g del regolamento, deve essere corredata di un rapporto di analisi relativo alla presenza di cesio-134 e cesio-137.
E’ compito degli operatori o dei loro rappresentanti che importano prodotti dal Giappone, notificare l’arrivo di ogni partita preventivamente (almeno due giorni) alle autorità competenti del Posto di Ispezione Frontaliera (PIF) o del Punto di Entrata Designato (PED), le quali a loro volta effettueranno i controlli di loro competenza, al termine dei quali controfirmeranno l’attestazione summenzionata.
L’immissione in libera pratica delle partite importate potrà avvenire solo a completamento positivo dei controlli eseguiti.
Le principali modificazioni rispetto al regolamento precedente, riguardano le restrizioni già messe in atto sulle importazioni di prodotti alimentari (ad esclusione degli alcolici) e sementi provenienti dalla prefettura di Fukushima che sono mantenute fino al 31 marzo 2014. Per 11 prefetture (Yamanashi, Shizuoka, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba, Kanagawa), invece, le misure restrittive sono ridotte.
L’entrata in vigore delle nuove misure di restrizione alle importazioni è prevista per il 1° novembre 2012, le stesse resteranno in vigore fino al 31 marzo 2014. Inoltre, prima del 31 marzo 2013 il regolamento sarà riesaminato in particolare per quanto riguarda i prodotti che saranno raccolti nel periodo agosto-novembre e per i pesci ed i prodotti della pesca.
Roberto Setti
responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità del CCPB