In Italia la presenza sui prodotti biologici di fitofarmaci > 0,01 PPM (parti per milione) per singola sostanza attiva non ammessa in agricoltura biologica costituisce presenza dovuta a trattamento intenzionale e, pertanto, conduce alla soppressione delle indicazioni del metodo biologico se non, nei casi più gravi, a sospensione dell’attività per l’azienda resasi eventualmente responsabile. È l’unico Paese, nell’UE, insieme con il Belgio ad avere un meccanismo di soglia che non tiene conto della complessità derivante dalle più disparate situazioni e condizioni in cui si riscontrano tali positività. La presenza di tale soglia ha generato negli ultimi anni molte discussioni in ambito nazionale ed è stato uno dei motivi dei ritardi con cui l’UE stessa giunse all’accordo politico in sede di “trilogo” durante la preparazione del Reg UE 848/2018.
Lo studio – che a sua volta riesamina decine di altre ricerche, soprattutto in ambito europeo ma non solo – dettaglia le cause, indipendenti dalla volontà dell’operatore biologico, che possono condurre alla presenza accidentale di residui di fitofarmaci ben al di sopra della soglia di 0,01 PPM. Nella pubblicazione sono ben riportate le situazioni in cui si riscontrano residui nel suolo, nelle acque superficiali e profonde, nell’aria, durante le operazioni post raccolta (impianti ed attrezzature utilizzate in fase di trasformazione) e le modalità di trasmissione ai prodotti biologici. Gli autori dell’analisi sono ben consapevoli dell’obbligo da parte del produttore biologico di porre in atto azioni preventive onde evitare la contaminazione, ma gli studi sul tema hanno messo in evidenza come in molte situazioni sia praticamente impossibile prevenire tali contaminazioni. Del resto (dati 2021) nell’UE vengono utilizzate 330 mila tonnellate di fitofarmaci con oltre 450 sostanze attive autorizzate; sostanze utilizzate lungo le filiere di tutte le coltivazioni. A queste è necessario aggiungere le sostanze usate in passato ed ancor oggi presenti nei terreni; solo a titolo di esempio citiamo atrazina, simazina, e cloroderivati (DDT, DDE, dieldrin, aldrin, etc) che hanno una residualità particolarmente spiccata.
Ne deriva che i rischi di contaminazione sono estremamente variabili e presenti in qualsiasi contesto produttivo, sia in ambito agricolo che nelle successive fasi della preparazione alimentare, in quanto i fitofarmaci presentano dinamiche di movimento tali da permeare qualsiasi ambito e prodotto presente in natura e in ambiti produttivi, “bucando” in molti casi le attività preventive messe in atto dagli operatori.
Da ciò si desume che il DM 309 è anacronistico e finanche ingiusto quando pone la soglia quale unico discrimine per valutare se il prodotto possa essere o meno commercializzato come biologico. Il Reg UE 848/2018 infatti non pone alcuna soglia e si preoccupa che gli Stati membri in cui questa [soglia] sia in atto non sia lesiva della libera circolazione delle merci. Un prodotto è biologico perché si adotta un determinato metodo di produzione e si possono utilizzare determinate sostanze fra cui non rientrano i fitofarmaci di sintesi chimica. I fitofarmaci vengono utilizzati dagli operatori dediti all’agricoltura convenzionale, comprendendo in essa anche quella integrata, ed è da questi “serbatoi” che proviene la stragrande maggioranza delle contaminazioni.
La normativa comunitaria pone infatti l’accento sulla necessità di dare luogo ad un’indagine in tutti i casi di positività, indipendentemente dalla soglia, e di valutare se l’operatore abbia correttamente applicato il metodo biologico, ovvero posto in atto quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria al fine di individuare eventuali frodi. Le cause di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabili che portano a residui anche > 0,01 PPM per singola sostanza attiva non possono incidere negativamente sul risultato dei nostri operatori. Ciò pone il nostro sistema in condizioni di inferiorità competitiva in confronto a quelli di altri Stati membri, nonostante il mercato europeo sia unico e disciplinato dalla medesima specifica legislazione.
È compito dell’organismo di certificazione valutare se tutto quanto previsto dalla norma è stato rispettato e definire se tali prodotti sono biologici o meno. Ciò vale ovviamente anche nel caso di residui di fitofarmaci il cui valore supera la soglia di 0,01 PPM. Così si esce da un lato dall’aleatorietà determinata dalla soglia e dall’altro dall’ingiustizia a seguito di presenze accidentali > 0,01 PPM per le quali non è stata utilizzata alcuna sostanza non ammessa.
Fabrizio Piva
Anacronistico e ingiusto il DM 309 sui residui di fitofarmaci
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