Recentemente sono stati pubblicati due documenti da parte della Commissione Europea, il cui scopo è quello di fornire indicazioni precise e aggiornate su come gestire i controlli in ingresso in Unione Europea delle merci biologiche provenienti da Paesi Terzi e considerate ad alto rischio.
Il Regolamento 2024/2975 è stato pubblicato in G.U.U.E. del 29.11.2024 e modifica i Regolamenti delegati (UE) 2021/1698 e (UE) 2021/2306 per quanto riguarda l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione ad alto rischio. Il Regolamento è entrato in vigore in data 02/12/2024.
La lettera del DG AGRI agli Organismi di Controllo del 03/12/2024 è indirizzata a tutte le autorità di controllo e organismi di controllo riconosciuti a norma dell‘articolo 46 del Regolamento (UE) 2018/848 ed elencati nell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissioni e indica le ulteriori misure di controllo supplementari da applicare dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Analizzando i documenti appena pubblicati, è interessante rilevare quanto riportato “nei considerando” del Regolamento 2024/2975, ove viene riportato, tra gli altri, l’impatto dei maggiori costi di analisi e controlli sul prezzo finale al consumatore dei prodotti biologici importati, a fronte di una efficienza dei controlli che può essere garantita anche sottoponendo percentuali inferiori al 100% delle partite a controlli di identità e fisici.
Per una maggiore chiarezza, si riporta di seguito direttamente un estratto di “tali considerando”:
(6) Come dimostra l’esperienza acquisita con i controlli sulle importazioni nell’Unione di prodotti provenienti da paesi terzi…(omissis)… il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione di prodotti biologici e di prodotti in conversione nell’Unione può essere garantito sottoponendo a controlli di identità e fisici e a campionamenti una percentuale di partite inferiore al 100 %. Sottoporre percentuali diverse delle partite a controlli di identità e fisici e al campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi e delle autorità competenti degli Stati membri non compromette l’efficienza dei controlli.
(7) La riduzione dei controlli di identità e fisici e del campionamento sulle partite di prodotti ad alto rischio consentirebbe di ridurre i costi dei controlli per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo operanti nei paesi terzi e per le autorità competenti degli Stati membri, il che potrebbe determinare una diminuzione dei prezzi finali al consumatore dei prodotti biologici nell’Unione, dato che prezzi finali al consumatore dei prodotti biologici percepiti come elevati rappresentano uno dei principali ostacoli all’aumento della domanda di prodotti biologici nell’Unione.
(8) La riduzione dei controlli di identità e fisici e del campionamento sulle partite di prodotti ad alto rischio eviterebbe inoltre diminuzioni indebite dei volumi e dei valori degli scambi tra il paese terzo da cui provengono i prodotti ad alto rischio e l’Unione
In questa ottica, il Regolamento 2024/2975 modifica e sostituisce l’articolo 8 e la prima frase dell’articolo 16, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2021/1698 e la prima frase dell’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2021/2306.
A questo Regolamento, come detto, fa seguito la lettera del DG AGRI redatta in data 03/12/2024 e indirizzata a tutte le Autorità di Controllo e Organismi di Controllo riconosciuti a norma dell‘articolo 46 del Regolamento (UE) 2018/848 ed elencati nell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione.
Questa comunicazione stabilisce, sulla base della valutazione del rischio, le ulteriori misure di controllo supplementari da applicare dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per quanto riguarda i prodotti provenienti da uno dei Paesi o importati direttamente da uno dei Paesi presenti nella apposita tabella (aggiornata per il 2025 in base alla valutazione del rischio di cui sopra) o attraverso un altro Paese Terzo, al fine di garantire la conformità dei prodotti all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/848.
La lettera stabilisce, così come le versioni precedenti, alcuni punti chiave nella gestione dei controlli:
- la percentuale minima di partite che devono essere oggetto di campionamento nel Paese Terzo, e l’obbligo di utilizzare un laboratorio accreditato per individuare la presenza di “tutte” le sostanze pertinenti non autorizzate, tra cui l’ossido di etilene;
- il caricamento sul sistema TRACES dei risultati del campionamento insieme ai documenti commerciali e di trasporto;
- le 2 ispezioni fisiche all’anno su ciascun operatore che interviene nella produzione, preparazione, commercializzazione, stoccaggio o l’esportazione dei prodotti biologici e che almeno una di tali ispezioni debba essere effettuate senza preavviso;
- l’attenzione particolare da porre alla verifica della tracciabilità, rintracciabilità e al calcolo del bilancio di massa;
- le verifiche da effettuare prima dell’emissione del COI (Certificate of Inspection);
- lo scambio di informazioni a seguito di cambio Organismo di Controllo da parte dell’operatore;
- la presentazione del report annuale attività.
Con tali documenti la Commissione Europea intende quindi mantenere alta l’attenzione sui prodotti biologici e in conversione ad alto rischio importati nell’Unione, facendo una precisa valutazione del rischio e indicando agli Organismi di Controllo operanti nei Paesi Terzi come intervenire con misure coerenti e omogenee.
Michela Coli
Ufficio Attività di Controllo e Certificazione Prodotti Biologici