A seguito del riconoscimento dell’equivalenza tra il Reg. CE 834/2007 ed il Regolamento USDA/NOP sono molte le cose che cambieranno a far tempo dall’entrata in vigore di tale accordo, cioè dal 1 giugno 2012.
In primo luogo, gli operatori non saranno più tenuti a mantenere la certificazione per entrambi gli schemi: con la sola certificazione europea per le produzioni biologiche sarà possibile esportare negli Stati Uniti.
Le spedizioni dall’UE verso gli USA dovranno essere scortate da un apposito documento di certificazione (export certificate) il cui modello sarà reso disponibile a breve dalle autorità americane; a quanto è dato conoscere oggi, questo documento dovrà contenere indicazioni relative a: località di produzione, nome dell’Organismo di Certificazione (OdC), attestazione della verifica del rispetto dei termini specifici dell’accordo di equivalenza (eccezioni), tracciabilità.
Al momento della pubblicazione degli atti relativi al riconoscimento, sono oggetto di tale accordo solo i prodotti coperti dallo scopo delle due specifiche regolamentazioni, restano pertanto esclusi attualmente le produzioni dell’acquacoltura.
Per quanto riguarda le altre produzioni, sono state indicate delle limitazioni il cui rispetto dovrà essere verificato lungo tutta la filiera produttiva.
In particolare, non potranno essere esportati negli USA prodotti di origine animali derivati da animali trattati con antibiotici: per coprire questo aspetto è stato previsto, con il Reg. UE n. 126/2012, l’introduzione di un modello giustificativo complementare da rilasciare agli operatori interessati, nel quale sia attestato che si tratta di “Prodotti animali ottenuti senza l’uso di antibiotici”. La presenza di tale documento, o analogo certificato di conformità sul quale sia indicata la medesima frase, dovrà essere verificata presso tutti gli operatori della filiera che porta al prodotti finito, esportato negli USA.
Un discorso a parte merita il vino, per il quale è prossima la pubblicazione del regolamento comunitario. Attualmente permangono le condizioni per le quali è possibile esportare negli USA il vino ottenuto nel rispetto dei requisiti di etichettatura statunitense (“Biologico”, in assenza di aggiunta di anidride solforosa; “Fatto con ingredienti biologici”, se c’è aggiunta di anidride solforosa, con un massimo livello presente nel prodotto finito di 100 parti per milione). Il vino così ottenuto potrà essere esportato anche nell’ambito dell’accordo di equivalenza a partire dal 1 giugno 2012.
L’accordo vale sia per le produzioni agricole ottenute e trasformate nei territori dell’Unione Europea e anche per le produzioni agricole ottenute al di fuori dei territori dell’Unione Europea, ed importate successivamente in Europa secondo quanto disposto dal Reg. CE 834/2007 e dal Reg. CE 1235/2008, ai fini della loro successiva trasformazione, confezionamento e spedizione negli Stati Uniti.
I prodotti così ottenuti dovranno essere etichettati secondo le disposizioni del territorio di destinazione e fregiarsi del rispettivo logo (con specifico riferimento alle attuali modalità di utilizzo delle etichette NOP da parte di operatori autorizzati da CCPB, nulla cambia).
Un cenno infine in merito alle ricadute sugli operatori che esportano negli USA grazie alla certificazione canadese COR: anche in questo caso, grazie all’accordo di equivalenza non è più necessario mantenere questa ulteriore certificazione. Come descritto sopra, la certificazione europea garantirà l’export verso gli USA.
Roberto Setti
responsabile Ufficio Tecnico CCPB